Obbligo vaccinale: perché i sanitari che si rifiutano sbagliano
I sanitari che rifiutano l’obbligo vaccinale contro Covid-19 non sono molti, ma uno zoccolo duro di contrari resiste ancora, giustificando la propria posizione appellandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione italiana. Secondo il magistrato Alfonso Marra, un esperto di sanità e giurisprudenza, questa tesi è infondata e il rifiuto di rispettare l’obbligo vaccinale stabilito dalla legge porta chi lo pratica al di fuori della legalità.
Secondo il magistrato Alfonso Marra, non regge la tesi dei sanitari che rifiutano l’obbligo vaccinale anti-Covid in nome della libertà garantita dalla Costituzione.
Marra ricorda che “una legge dello Stato ha imposto ai professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario l’obbligo della vaccinazione anti-Covid-19. Ha anche stabilito che la vaccinazione anti-Covid costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione”.
“Questo è il dettato normativo -argomenta il magistrato- Il rifiuto di rispettarlo in nome delle libertà previste dalla Costituzione, fra le quali quella di cui all’articolo 32 di autodeterminazione nelle cure, porta fuori dalla legalità”.
Perché la Carta Costituzionale non può essere invocata a difesa della scelta di un sanitario di non vaccinarsi, nonostante l’obbligo di legge?
“La Costituzione -spiega Marra- ha sancito che le libertà previste (quella personale, di riunione, di religione, di domicilio, di circolazione eccetera) rientranti fra i diritti fondamentali e inviolabili della persona, non sono affatto assolute e possono essere limitate dallo Stato per ragioni di alta valenza, quali la sicurezza e l’incolumità pubblica e di carattere sanitario (articoli 2, 3,16 e 17 ) o dall’autorità giudiziaria con motivato provvedimento. E ciò nel rispetto del l’altro principio costituzionale dei “pesi e contrappesi”, in base al quale vanno “garantiti” i diritti di preminente interesse per la collettività rispetto a quelli dei singoli”.
Ed è questa la situazione generata dall’irrompere in Italia e nel mondo del Sars-CoV-2: “Col dilagare della pandemia -continua Marra- si è verificata infatti un’emergenza, con un giustificato grave allarme sociale per le numerose vittime e i tanti ricoveri in terapia intensiva. Il che ha reso del tutto necessaria l’adozione, da parte dello Stato, dei provvedimenti normativi per contenerla, come la obbligatorietà delle vaccinazioni per i sanitari e del green pass per i cittadini per accedere ad alcuni servizi”.
Inoltre, precisa il magistrato, “una decisione della Corte Costituzionale di qualche anno fa ha già ritenuto, in vicende similari, la piena legittimità delle vaccinazioni obbligatorie”.
Che cosa rischia il personale sanitario che non rispetta l’obbligo vaccinale anti-Covid?
“La non ottemperanza all’obbligo giuridico da parte dei professionisti sanitari -specifica Alfonso Marra- ha determinato l’emissione a loro carico, da parte dell’Ordine di appartenenza, di provvedimenti cautelari di natura disciplinare di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. La loro efficacia dura fino al completamento del ciclo vaccinale primario e, per coloro che hanno completato tale ciclo, fino alla somministrazione delle dosi di richiamo, e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022”.
C’è anche chi si è spinto a non rispettare l’ordine di sospensione, continuando ad assistere i malati. In casi del genere, la responsabilità e le conseguenze sono ovviamente maggiori.
Spiega infatti il magistrato: “Cosi agendo, essi si sono resi responsabili del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 del Codice penale), punito fino a sei mesi di reclusione), nonché di quello di omessa ottemperanza a un ordine dell’autorità emesso per ragioni di igiene pubblica punito dall’art. 650 C.P. con una pena che nei casi più gravi è di tre mesi di arresto. Nel caso, poi, che abbiano operato pur essendo positivi e contagiato così i pazienti, le pene sono molto gravi, rientrando ciò fra gli eventi lesivi della salute”.
Un più ampio intervento del magistrato Alfonso Marra su questo tema lo potrete leggere sul prossimo numero del mensile “Farma Mese” 1/2022.
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