Dose di richiamo anti-Covid per i sanitari: le regole da rispettare
La dose di richiamo anti-Covid per i sanitari (e quindi anche per i farmacisti) è obbligatoria per legge, così come lo è stato il ciclo vaccinale primario. Su tempi e regole da osservare per rispettare l’obbligo, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti e precisazioni, rispondendo alle richieste delle Federazioni delle professioni sanitarie. Lo fa sapere la Fofi con una propria circolare, di cui dà notizia Federfarma (vedi Circolare 688/2021 nell’area riservata del sito).
Chiarimenti ministeriali sulla dose di richiamo anti-Covid per i sanitari: l’obbligo della dose booster sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Quindi, precisa il Ministero, dal 15 dicembre 2021 l’obbligo della dose di richiamo per i professionisti sanitari sussiste a partire dal momento in cui sono decorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario.
Pertanto, dal centocinquantunesimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, per i farmacisti che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo restituirà il messaggio di “obbligo non rispettato”, in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio.
Così, passati i 150 giorni, i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose booster da esibire all’Ordine professionale di appartenenza. La vaccinazione dovrà essere eseguita al massimo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito ad adempiere da parte dell’Ordine.
Per parte sua, Federfarma “consiglia a tutte le organizzazioni territoriali di avviare le opportune interlocuzioni con la Regione affinché vengano stabiliti degli slot specifici riservati anche a farmacisti al fine del rispetto dell’obbligo vaccinale, comprensivo della dose di richiamo”.
In proposito Federfarma ricorda che il Commissario straordinario Figliuolo, lo scorso novembre, aveva chiesto alle Regioni di stabilire una priorità nelle prenotazioni per i soggetti per le quali la vaccinazione è obbligatoria, di istituire per loro l’opzione di accesso diretto agli hub senza prenotazione e linee dedicate sia per il ciclo primario sia per i richiami.
Per i collaboratori non farmacisti, che non svolgono una professione sanitaria in farmacia, non c’è l’obbligo vaccinale, ma sussiste quello di detenere un green pass valido per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Oltre al tema della dose di richiamo anti-Covid per i sanitari, la Circolare di Federfarma 688, si occupa anche degli obblighi che riguardano i collaboratori non farmacisti, che non sono soggetti all’obbligo vaccinale imposto agli “esercenti le professioni sanitarie” e agli “operatori di interesse sanitario”. In queste definizioni, infatti, non rientra il personale che non esercita una professione sanitaria in farmacia (come, per esempio, i commessi e i magazzinieri). Questi lavoratori, però, come tutti gli altri, sono soggetti “all’obbligo generalizzato di detenere un valido green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro”.
Naturalmente, Federfarma considera “auspicabile” l’adesione di tutto il personale della farmacia alla campagna vaccinale “ai fini di garantire un elevato grado di sicurezza dei lavoratori e degli utenti”.