I tamponi in farmacia sono detraibili dall’Irpef
I tamponi in farmacia (rapidi, sierologici, antigenici) si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, sollecitata anche da Federfarma, precisando che queste prestazioni eseguite in farmacia sono detraibili, anche se pagate in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).
L’Agenzia delle Entrate precisa che le spese per i tamponi in farmacia sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2021 come prestazioni sanitarie diagnostiche, anche se pagate in contanti.
L’Agenzia ha chiarito che le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. Per quanto concerne i tamponi o test eseguiti in farmacia, l’Agenzia, confermando le tesi di Federfarma, dichiara che si tratta di spese detraibili, anche se pagate in contanti, poiché le farmacie -sia pubbliche sia private- operano in regime di convenzione con il Ssn (l’obbligo di pagamento tracciato sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate presso il Ssn).
Ai fini della detrazione dall’imposta della spesa sostenuta, la certificazione rilasciata dalle farmacie (documento commerciale o fattura), può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata (per esempio, “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19), ovvero l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).
Diversa la situazione per quanto riguarda i test cosiddetti fai-da-te, cioè i tamponi di autodiagnosi che il cittadino-paziente utilizza a casa propria. Qui l’Agenzia specifica che questi non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della Salute e, pertanto, ai fini della detraibilità -qualora il documento di spesa non riporti il codice AD che attesta la trasmissione al Sistema TS della spesa per dispositivi medici- è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.
La detraibilità delle mascherine: a quali condizioni
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha preso in esame anche la detraibilità delle mascherine, affermando che, ai fini della detrazione Irpef per l’acquisto di mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal Ministero.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la spesa per l’acquisto di “mascherine protettive” spetti a condizione che siano classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute e rispettino i requisiti di marcatura CE.
Per approfondimenti potere consultare la Circolare di Federfarma 325/2022, nell’area riservata del sito.
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