La Corte Costituzionale riconosce il ruolo chiave della farmacia
Con la sentenza sui test rapidi antigenici e sierologici riservati alle farmacie, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il ruolo essenziale della farmacia, distinguendola esplicitamente dalla parafarmacia, in quanto svolge un “servizio di pubblico interesse, preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute”. Federfarma ha commentato con soddisfazione la sentenza 171 dello scorso 8 luglio, con la quale al Suprema Corte ha dichiarato costituzionalmente legittima la decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici.
Federfarma sottolinea con soddisfazione l’importanza della sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici.
Nella Circolare 328/2022 (al cui testo integrale, con relativa documentazione, si rimanda sul sito, in area riservata) Federfarma osserva che la sentenza della Corte “rappresenta un ulteriore fondamentale tassello all’interno del quadro giuridico, posto a tutela del servizio farmaceutico e, quindi, della saluta pubblica, contro gli attacchi da parte di chi, per mere esigenze commerciali, avrebbe voluto, negli anni, smantellarlo e, ancora una volta, riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.
La Corte Costituzionale era stata chiamata in causa dal Tar delle Marche, secondo il quale la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che riserva alle farmacie l’esecuzione dei test rapidi antigenici e sierologici, violava i principi costituzionali di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica discriminando arbitrariamente le parafarmacie e privilegiando le farmacie.
Per parte sua, Federfarma si è costituita in giudizio tramite lo studio del professor Massimo Luciani in difesa delle farmacie e l’esito della pronuncia della Corte ha visto l’accoglimento delle sue ragioni.
Significative differenze tra farmacie e parafarmacie
La Corte Costituzionale (nella foto, la sua sede a Roma, il Palazzo della Consulta) ha infatti argomentato che, pur se sia in farmacia sia in parafarmacia sono presenti farmacisti abilitati, tra i due esercizi permangono “una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza”.
Infatti, per la Corte, “le parafarmacie sono esercizi commerciali”; le farmacie, invece, svolgono, un “servizio di pubblico interesse, preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”. Le farmacie, pertanto -ricorda la Corte- a differenza delle parafarmacie, sono concessionari di un pubblico servizio e, conseguentemente, rientrano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui fanno parte.
La farmacia dei servizi e la pianta organica
La Corte Costituzionale ha sottolineato altre cruciali differenze tra farmacia e parafarmacia: l’attribuzione alla prima di prestazioni e servizi sanitari nell’ambito del Ssn e l’esistenza di una pianta organica per assicurare la adeguata copertura del territorio nazionale: “il legislatore si è affidato a soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull’intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del Servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria”.
Anche il tratamento dei dati personali sanitari e la trasmissione alle autorità dei dati dei test affidati alle farmacie le distinguono dalla parafarmacie. Osserva infatti la sentenza che “sono stati chiamati a interfacciarsi con le autorità sanitarie, attraverso sistemi informativi e telematici da loro già adoperati, soltanto soggetti -le farmacie, appunto- che, proprio perché già inseriti nel Ssn, di tali autorità sono interlocutori abituali”.
Il legislatore non ha seguito logiche meramente commerciali
Infine, la Corte ha affermato che l’estensione alle parafarmacie della possibilità di erogare li test avrebbe determinato un aumento quantitativo delle prestazioni, ma non per questo la diversa scelta compiuta dal legislatore sarebbe irragionevole: “Questi, infatti, ha, nella sua discrezionalità, valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute che tali test siano effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali”.