Vaccini e test in farmacia: tutte le Faq sul Protocollo d’intesa
Su vaccini e test in farmacia è stato firmato nel luglio scorso un Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e Federfarma, Assofarm e Farmacieunite (si veda sul nostro sito qui). Federfarma mette a disposizione dei farmacisti le Faq sulla corretta erogazione del servizio stabilita dal Protocollo (si veda la Circolare 397/2022 sul sito della Federazione) per rispondere ai più frequenti quesiti e richieste di chiarimento espressi dai titolari.
Domande e risposte su vaccini e test in farmacia per la corretta erogazione del servizio, secondo i criteri fissati dal Protocollo d’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome e Federfarma, Assofarm e Farmacieunite.
In particolare, il Protocollo rguarda la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid-19, dei vaccini antiinfluenzali e la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
Di seguito riportiamo le Faq contenute nel documento allegato alla Circolare di Federfarma 397/2022, a cui si rimanda per approfondire il tema.
• Le strutture esterne (per esempio, i gazebo) utilizzate dalla farmacia per somministrare vaccini e/o test diagnostici devono avere i medesimi requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali della farmacia?
No. L’art. 4, comma 2, del protocollo prevede che solamente i locali esterni alla farmacia devono possedere i medesimi requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali della farmacia. Il locale è inteso come porzione di unità immobiliare: in ogni caso, come previsto dall’allegato 1, anche le strutture esterne devono comunque possedere determinati requisiti di idoneità igienico-sanitaria previsti a livello territoriale, che saranno ovviamente differenti da quelli già previsti per gli immobili della farmacia.
• La mia farmacia utilizzava un gazebo per fare i tamponi. Con il nuovo protocollo ho la necessità di ottenere l’autorizzazione?
No, è sufficiente una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato1 al protocollo.
• La mia farmacia già utilizzava locali esterni per fare i tamponi. Con il nuovo protocollo ho la necessità di ottenere l’autorizzazione per proseguire l’attività?
No, l’autorizzazione è necessaria solamente in caso di ampliamento dei locali. È sufficiente una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato 1 al protocollo. In ogni caso i locali esterni alla farmacia devono avere i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per gli immobili destinati all’esercizio farmaceutico.
• Intendo utilizzare alcuni locali, esterni alla farmacia, per somministrare vaccini. Devo chiedere l’autorizzazione?
Sì, perché si tratta di un ampliamento. In ogni caso, nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione, posso porre in essere l’attività sulla base della semplice comunicazione prevista dall’allegato 1 al protocollo.
• I locali esterni, porzioni di unità immobiliare, devono essere in regola con la destinazione d’uso urbanistica?
Sì: come previsto dal modulo di comunicazione, i locali devono essere in regola dal punto di vista urbanistico/edilizio.
• Che differenza c’è tra locale e struttura?
Il locale è inteso come porzione di unità immobiliare avente la destinazione d’uso nella categoria C/1. La struttura, invece, è temporanea e semovibile (come container o gazebo).
• Nel “Modulo di comunicazione somministrazione in farmacia dei vaccini anti-Covid, anti-influenzali e test diagnostici” di cui all’Allegato 1 del nuovo Protocollo d’Intesa nazionale del luglio 2022, non è previsto un campo dedicato alla comunicazione dei farmacisti che intendono eseguire solo test antigenici. Come si deve comportare la farmacia?
La farmacia che intende svolgere solo attività di somministrazione test, dopo aver barrato la casella in corrispondenza della frase “Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione dei vaccini (anti-Covid-19 e antinfluenzali), può aggiungere in tale parte della scheda, dopo le parole “per la corretta conduzione delle attività di inoculazione”, le parole “e/o somministrazione test”.
• I requisiti edilizio-urbanistici sono applicabili a tutti i locali, aree o strutture esterne alla farmacia o solo ad alcune di tali fattispecie?
La corrispondenza ai requisiti edilizio-urbanistici è limitata ai soli “immobili” a uso della farmacia. Ne sono pertanto escluse le aree o le strutture esterne alla farmacia (per esempio, gazebo/container).
• Come si acquisisce la documentazione relativa alle vaccinazioni pregresse effettuate dal cittadino che intende ricevere una vaccinazione anti-Covid-19 o antinfluenzale in farmacia?
Ai fini dell’acquisizione di tale documentazione fa fede la barratura della casella nel seguente punto dell’Allegato al Modulo di Consenso Vaccinazione Anti-Covid19 – Elenco Quesiti: Ha già ricevuto la somministrazione di un’analoga tipologia di vaccino? SI – NO – NON SO / Se sì, quale/i?……Infatti, tale allegato, debitamente datato e firmato, riportante specificamente l’informazione in questione, assolve al requisito dell’acquisizione della documentazione. E’ sufficiente quindi la dichiarazione resa dal cittadino. senza la necessità di dover acquisire, da parte delle farmacia, la certificazione vaccinale.