Ricetta elettronica veterinaria anche per stupefacenti
La ricetta elettronica veterinaria diventa obbligatoria anche per i farmaci stupefacenti e psicotropi. Dal 27 settembre le prescrizioni di medicinali (galenici compresi) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E dovranno tutte essere effettuate con la Rev, alimentando il Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza. Restano esclusi i farmaci della Tabella A.
Dal 27 settembre 2022 tutte le prescrizioni di medicinali stupefacenti, salvo la sezione A, saranno soggette alla Rev.
Il Governo ha così armonizzato la normatva nazionale con quella europea fissata dal Regolamento Ue 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili con il Decreto legislativo 136 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre.
Continueranno invece a essere prescritti in modalità cartacea i medicinali (galenici compresi) stupefacenti della sezione A. In quest’ultimo caso i veterinari dovranno utilizzare l’apposito ricettario approvato con Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2006 e le farmacie dovranno continuare a conservare tali ricette in farmacia, così come prevede la vigente normativa (2 anni per animali da compagnia e, prudenzialmente, 5 anni per animali Dpa).
Anche gli acquisti presso le farmacie, da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari, di medicinali di sostanze comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C: dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Rev.
Maggiori informazioni e approfondimenti sul tema si possono trovare nelle Circolari di Federfarma 416 e 428, disponibili sul sito nell’area riservata.
Inoltre, Federfarma mette a disposizione sul proprio sito (allegato alla Circolare 428) l’elenco, predisposto dalla Banca dati Federfarma, di tutti i farmaci inclusi nelle sezioni B, C, D ed E che dovranno ora essere prescritti obbligatoriamente tramite Rev.
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