Scadrà il 31 dicembre 2022 la copertura assicurativa per gli infortuni e per l’inabilità temporanea da infortunio o malattia dei titolari senza collaboratori farmacisti. Federfarma deve rivalutare le condizioni di rinnovo per il 2023 e individuare la platea dei possibili beneficiari. Gli interessati sono invitati a inviare l’apposita autocertificazione, disponibile sul sito di Federfarma, entro il 18 novembre 2022.

A fine anno scade la copertura assicurativa per i titolari senza collaboratori farmacisti. In vista del rinnovo per il 2023, Federfarma invita gli interessati a inviare l’autocertificazione prevista entro il 18 novembre.

Con la Circolare 468/2022 (disponibile sul sito nell’area riservata) Federfarma ricorda le condizioni di applicazione e i requisiti necessari per la polizza assicurativa su infortuni e inabilità temporanea da infortunio o malattia in favore dei titolari senza collaboratori farmacisti. Vediamoli.

  • Il premio annuale è a carico di Federfarma
  • La copertura è rivolta ai titolari di farmacia individuali che non abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età e che non abbiano nessun collaboratore farmacista abilitato
  • Sono escluse tutte le farmacie aventi forma di società, siano esse società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata
  • Tra le farmacie in impresa familiare, sono incluse solo quelle per le quali il familiare coinvolto nell’attività non è farmacista abilitato
  • Tra le farmacie con collaboratori a part-time, sono ammesse alla garanzia solo quelle il cui collaboratore osserva un orario massimo di 8 ore settimanali.

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