In merito all’Avviso pubblico per la concessione di risorse del Pnrr alle farmacie rurali, la competente Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato sul proprio sito una serie di chiarimenti su alcune pratiche necessarie per l’accesso ai fondi; polizza fideiussoria, termini di presentazione della documentazione e modalità di invio del documento di titolarità effettiva.

L’Agenzia per la coesione territoriale fornisce chiarimenti su modalità e tempi di presentazione della documentazione da parte dei titolari le cui domande per l’accesso alle risorse del Pnrr per le farmacie rurali sono state accolte.

Federfarma e Federfarma Sunifar hanno commentato con la Circolare 481-19R (reperibile nell’area riservata del sito della Federazione) il documento dell’Agenzia sintetizzando i punti principali del testo (consultabile nella sua interezza tramite il link inserito nella circolare). Di seguito riportiamo la sintesi di Federfarma.

  1. L’Agenzia riterrà valide le polizze fideiussorie prive di autentica, fermo restando che la stessa si riserverà di verificarne la veridicità in sede di successivi controlli.
  2. Considerate le numerose richieste di proroga del termine di presentazione della documentazione richiesta alle farmacie ammesse a finanziamento (disciplinare d’obblighi, attestazione di farmacia rurale sussidiata e polizza fidejussoria), quest’ultimo non è considerato perentorio. Sarà concesso, dunque, alle farmacie il tempo necessario per ottenere la suddetta documentazione, senza necessità di richiesta formale di proroga.
  3. Il modulo di dichiarazione di “Titolare effettivo”, pubblicato il 17 ottobre scorso nella suddetta pagina internet, andrà compilato e trasmesso dalle farmacie inserite nei decreti di ammissibilità n. 166/2022, 179/2022 e 291/2022 all’indirizzo mail: farmacierurali@agenziacoesione.gov.it.

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