Corte Ue: più rimborsi forfettari per pagamenti ritardati, anche in sanità
La Corte Ue si è pronunciata su una vicenda che ha riguardato il settore sanitario in Polonia, con una sentenza sui ritardati pagamenti e sull’applicaione del principio dei rimborsi forfettari: il risarcimento è dovuto per ogni transazione per la quale ci sia stato ritardo nel pagamento.
Una vicenda di pagamenti ritardati in Polonia, in cui un ospedale pubblico non ha rispettato le scadenze di pagamento per la fornitura di prodotti medici, è finita davanti alla Corte Ue: per i giudici europei, il rimborso forfettario è dovuto al creditore per ogni singola transazione commerciale per cui vi sia stata inadempienza.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito, con sentenza del 1° dicembre 2022, che, nel caso in cui l’esecuzione di un contratto consista in forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, ciascuna di esse viene definita transazione commerciale, che, in caso di ritardo, dà diritto al creditore a ricevere l’importo forfettario minimo di 40 euro a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
La sentenza nasce da una controversia innanzi al Tribunale di Varsavia e in merito a una domanda di risarcimento per le spese di recupero sostenute in conseguenza di una serie di ritardi di pagamento nell’ambito di un solo contratto. La X, società di diritto polacco, ha concluso con Z, ospedale pubblico, un contratto in forza del quale doveva fornire a quest’ultimo, secondo un calendario prestabilito, una serie di prodotti medici. Ogni fornitura doveva pagarsi entro un termine di 60 giorni. Poiché Z non ha versato alla scadenza i pagamenti dovuti per dodici forniture successive di merci, X ha adito il Tribunale di Varsavia chiedendo di condannare Z a versarle un risarcimento forfettario delle spese di recupero, di importo pari a dodici volte l’importo forfettario minimo di euro 40.
La Corte è stata pertanto chiamata a interpretare se la nozione di “transazioni commerciali” comprenda ciascuna delle forniture di merci effettuate in esecuzione di un solo contratto o se essa comprenda soltanto il contratto in esecuzione del quale tali merci saranno fornite in successione.
Che cosa stabilisce il diritto europeo in materia di pagamenti ritardati e rimborsi
Secondo il diritto Ue, per transazione commerciale si qualifica una transazione effettuata tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni e deve condurre alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.
Pertanto, se nell’ambito di uno stesso contratto le parti abbiano convenuto forniture di beni o prestazioni di servizi in successione, le due condizioni previste all’articolo 2 sono soddisfatte. Tale interpretazione troverebbe conerma nel tenore della direttiva, da cui si evince che la nozione di contratto non coincide con quella di transazione commerciale.
Stabilito ciò, occorreva però capire che, qualora un solo contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, ciascuna da pagare entro un certo termine, l’importo forfettario minimo di 40 euro sia dovuto per ciascun ritardo di pagamento, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, o se sia dovuto una sola volta.
La nozione di “ritardo di pagamento” viene definita dalla direttiva come un pagamento non effettuato entro il termine contrattuale o legale, ed è applicabile a ciascuna transazione commerciale individualmente considerata. La direttiva stabilisce, inoltre, che, se il creditore abbia adempiuto ai propri obblighi e non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto, ha il diritto di ottenere gli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, salvo nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al debitore.
Secondo la Corte, l’importo di 40 euro spetta al creditore che ha adempiuto i suoi obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza anche quando siano in ritardo più pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o servizi effettuate in esecuzione dello stesso contratto, salvo nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al debitore. (EP)
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