Tariffa nazionale dei medicinali: per il Tar Lazio resta valida
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell’Associazione Articolo 32-97 – Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino sulla tariffa nazionale dei medicinali, confermando la validità del Decreto ministeriale del 2017 in materia.
Una sentenza del Tar del Lazio conferma la validità del Decreto del Ministero della Salute del 2017 sull’aggiornamento della tariffa nazionale dei medicinali.
Il Decreto del Ministero della Salute del 2017 aveva lo scopo di adeguare le tariffe vigenti per la vendita di farmaci al pubblico alle fluttuazioni dei costi di produzione e alle prestazioni offerte. Ha quindi previsto, nello specifico, per i farmaci preparati in farmacia, sia per uso umano sia veterinario, un nuovo metodo di determinazione del prezzo, che tiene conto del costo delle sostanze, dei costi di preparazione, del costo dei recipienti e di eventuali supplementi relativi all’impiego di sostanze particolari, nonché della professionalità dei farmacisti.
Più precisamente -specifica il testo della sentenza- “per determinare il prezzo di vendita il farmacista dovrà considerare il prezzo di acquisto delle sostanze, i costi della preparazione incrementati del 40%, l’eventuale supplemento di 2,50 euro per preparazioni pericolose, stupefacenti o doping e, infine, il costo del recipiente”,
Le disposizioni ministeriali avevano ottenuto parere favorevole da parte della Fofi.
L’Associazione ricorrente ha presentato ricorso al Tar chiedendo l’annullamento del decreto sull’aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, contestando i criteri di adeguamento dei prezzi, in quanto in vari punti violerebbero diversi principi: ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento dei consumatori, sostenibilità della spesa farmaceutica.
Per parte loro, Ministero della Salute e Federfarma avevano chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
Le motivazioni del Tribunale amministrativo
Analizzate le motivazioni specifiche del ricorso, il Tar lo ha ritenuto infondato, considerando anzitutto che “le contestazioni mosse attengono tutte a ragioni di “opportunità” che impingono nella discrezionalità dell’amministrazione e dello stesso legislatore, e che, in ogni caso, sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo”. In secondo luogo, sottolinea il Tar, “si evidenzia che l’aggiornamento della tariffa in questione è avvenuto a distanza di quasi venticinque anni dall’adozione delle stesse e ripete in gran parte la regolamentazione già in vigore, confermando le disposizioni normative poste a fondamento”.
In sostanza, per il Tar, il decreto ha confermato scelte sostanziali già effettuate in precedenza, essendo stato adottato “all’esito di una ricognizione della situazione di fatto e di diritto, profondamente mutata nell’arco dei 25 anni trascorsi dall’ultimo aggiornamento della tariffa”.
Il Tribunale ha ritenuto pertanto infondati i rilievi dei ricorrenti contro l’adeguamento delle tariffe stabilito dal decreto a favore dei farmacisti per i medicinali preparati in farmacia.