Il disegno di legge sulle politiche per gli anziani, appena approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, riconosce il ruolo che le farmacie possono svolgere nell’assistenza a queste persone per migliorarne la qualità della vita. Lo sottolinea con soddisfazione Federfarma, che ha visto accolti i propri suggerimenti, con la Circolare 112/2023, disponibile sul sito nell’area riservata.

Il Ddl del Governo sulle politiche per gli anziani, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, riconosce il positivo ruolo della farmacia.

Finalità del Ddl (“Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”) è “definire la persona anziana e promuoverne la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità”. Per dare concretezza all’applicazione di questi principi, sarà necessaria l’adozione da parte del Governo, entro il 31 gennaio 2024, di uno o più decreti legislativi, basati sui criteri di delega indicati dal Parlamento, che dovranno essere poi trasmessi alle Camere.

La Circolare 112 di Federfarma mette in evidenza le parti del Ddl sulle politiche per gli anziani che riguardano l’attività delle farmacie. Vediamo che cosa dicono le norme in proposito.

Il coinvolgimento delle farmacie territoriali

Articolo 2 – “Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana”, comma 2, lettera d), individua tra i principi cui si dovrà ispirare il Governo nella stesura dei decreti legislativi, il “riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge”.

Articolo 3“Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell’inclusione sociale e prevenzione della fragilità”, comma 2

  • lettera a) “con riguardo agli interventi per l’invecchiamento attivo e la promozione dell’autonomia delle persone anziane”, al punto 3), individua tra gli ulteriori princìpi e criteri direttivi di delega, la “promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge
  • lettera c) “con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilità, in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione”, al punto 1), individua tra gli ulteriori princìpi e criteri direttivi di delega, “l’offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell’autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell’ambito dei Pua da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei Comuni e degli Ats, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge”.

Commenta quindi Federfarma: “Il Ddl riconosce il ruolo delle farmacie nel supporto alle persone anziane, affinché possano vivere ed essere assistite il più possibile presso il proprio domicilio, possano usufruire di programmi di prevenzione e monitoraggio del proprio stato di salute, nonché avere accesso in tempi brevi a un’adeguata valutazione delle proprie capacità e dei propri bisogni sanitari e sociosanitari”.

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