Test diagnostici in farmacia: necessario il consenso informato
Per l’effettuazione dei test diagnostici in farmacia, è necessario avere il consenso informato del cittadini e osservare alcune regole riguardanti la privacy. Su questa materia Federfarma fornisce alcuni chiarimenti con la Circolare 140/2023, disponibile sul sito internet, nell’area riservata, insieme con la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di legge.
Consenso informato e informativa sulla privacy per i test diagnostici in farmacia: Federfarma riepiloga la materia e mette a disposizione la modulistica.
Il Protocollo d’intesa del 28 luglio 2022 regola la materia dei test diagnostici in farmacia che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
Federfarma mette a disposizione sul proprio sito la modulistica relativa al rilascio del consenso informato, ai sensi della Legge dicembre 2017 n. 219 -ed eventuale rilascio del consenso alla trasmissione del referto in formato digitale- e all’informativa sulla privacy da esporre o mettere a disposizione in farmacia.
Questa modulistica, valida, per esempio, per il test sullo streptococco -ricorda Federfarma- non si applica ai test antigenici per la rilevazione dei contagi da Sars-CoV-2, per i quali è già in uso una modulistica in farmacia, stabilita di comune accordo con Regione e Asl.
Come operare per il rilascio del consenso informato
Per quanto riguarda il consenso informato all’esecuzione del test diagnostico, ogni persona ha il diritto di essere informata riguardo ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici. In relazione ai test diagnostici disciplinati dal Protocollo d’intesa del 28 luglio 2022, queste informazioni possono essere fornite dal farmacista anche in forma orale e riguardano la tipologia di test da somministrare, eventuali rischi e il significato dell’esito positivo o negativo del test stesso.
Il paziente deve, quindi, esprimere o meno il proprio consenso all’esecuzione del test.
A tal fine, Federfarma consiglia di utilizzare il modulo per munirsi della prova dell’espressione del consenso da parte del cittadino. Non sussiste una normativa che imponga una durata della conservazione di tale modulistica. Tuttavia, la stessa, per una massima tutela della farmacia in caso di contenziosi, andrebbe conservata per la durata della prescrizione civilistica (10 anni). La farmacia può gestire e conservare i consensi informati anche in forma dematerializzata.
Il referto sull’esito dei test deve essere consegnato all’assistito dal farmacista in forma scritta. In caso di trasmissione in formato digitale, è necessario avere il consenso del paziente (sul referto on line, maggiori informazioni nella Circolare 140/2023 e sul sito del Garante per la privacy qui).
Indicazioni per l’informativa sulla privacy
Per ciò che concerne l’informativa sulla privacy, la farmacia che somministra test diagnostici in regime privatistico è titolare del trattamento e deve rendere una informativa sul trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell’art. 13 del Gdpr.
La Circolare 140 chiarisce che è possibile esporre in farmacia, o mettere a disposizione del paziente che riceve il test, l’informativa fornita da Federfarma. Il modulo non deve essere firmato dall’utente e conservato dalla farmacia, ma è sufficiente che il paziente, nell’ambito del modulo relativo al consenso informato, dia atto di aver preso visione dell’informativa esposta o comunque messa a disposizione in farmacia.
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