Locker per la consegna dei farmaci: se ne discute in Parlamento
Sono legittimi i locker per la consegna dei farmaci? Se lo chiede la deputata Beatriz Colombo in una interrogazione parlamentare al ministro della Salute.
Una interrogazione parlamentare al ministro della Salute chiede verifiche sulla legittimità dei locker per la consegna dei farmaci adottati da alcune farmacie italiane.
Partendo dalla notizia che l’Azienda sanitaria Ulss7 Pedemontana ha attivato in via sperimentale la distribuzione di farmaci attraverso lo strumento dello smart locker presso l’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo ha infatti presentato un’interrogazione al ministro della Salute sottolineando come tale modalità distributiva consenta il ritiro dei medicinali senza l’intervento di personale sanitario a supporto del paziente.
Risulterebbe, peraltro, che altre farmacie territoriali abbiano attivato simili servizi di consegna, collegati ai propri siti web, anche al di fuori delle rispettive sedi farmaceutiche. Alcuni dei locker per la consegna dei farmaci consentirebbero la lettura e/o la scannerizzazione della ricetta presa in carico dalla farmacia che provvede alla consegna tramite locker stesso.
La vendita a distanza dei farmaci è disciplinata dall’articolo 112-quater del Decreto legislativo n. 219 del 2006 ed è ammessa solo per i medicinali di uso umano non soggetti a obbligo di prescrizione medica. Inoltre, il Codice deontologico del farmacista, all’articolo 30, dispone che la consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica possa essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
La dispensazione sistematica di farmaci e la spedizione di ricette a distanza può costituire un grave problema di salute pubblica, atteso l’importante ruolo che il farmacista riveste nell’assicurare un corretto uso del farmaco. Colombo chiede quindi se il ministro della Salute sia a conoscenza di tali pratiche e se ritenga legittimo lo svolgimento di dispensazioni con spedizione a distanza della ricetta in via sistematica, anche al di fuori della sede farmaceutica della relativa farmacia e se intenda effettuare le opportune verifiche in merito alla sussistenza e all’eventuale profilo di legittimità di tali iniziative. (PB)
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