In G.U. la remunerazione aggiuntiva per le farmacie
La remunerazione aggiuntiva per le farmacie è in Gazzetta Ufficiale: il decreto attuativo della misura disposta dalla Legge di Bilancio 2023 stabilisce il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn a decorrere dal 1° marzo di quest’anno,
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce, a decorrere dal 1° marzo 2023, la remunerazione aggiuntiva per le farmacie come rimborso dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
Il decreto (elaborato dai ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze) prevede dunque una serie di quote di remunerazione aggiuntiva per le farmacie, che Federfarma ha sintetizzato nella propria Circolare 230/2023, consultabile sul sito nell’area riservata.
Le quote che spettano alle farmacie
- A tutte le farmacie è dovuta una remunerazione aggiuntiva sulle confezioni di medicinali erogati in regime di Ssn, articolata così: 1) una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di euro 0,08 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn; 2) una quota premiale aggiuntiva di euro 0,12 applicata a ogni confezione di farmaci generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento.
- Per le farmacie che godono della riduzione del 60% degli sconti dovuti al Ssn (urbane e rurali con fatturato annuo Ssn compreso tra 150.000 e 300.000 euro) è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di euro 0,12 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.
- Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario del 1,5% è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di euro 0,14 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.
- Alle farmacie rurali e urbane con fatturato Ssn inferiore a euro 150.000 che sono esentate dallo sconto Ssn è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di euro 0,25 da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn.
La questione Iva
Federfarma ritiene, sulla scorta di un autorevole parere professionale (consultabile nell’allegato alla Circolare 230), che la remunerazione aggiuntiva a regime non sia soggetta a Iva, analogamente a quella prevista a titolo sperimentale dal “Decreto Sostegni”. Ha in ogni caso chiesto formale conferma di ciò all’Agenzia delle Entrate, dalla quale si attende risposta.
Si rimanda alla lettuta del testo integrale della Circolare 230 per approfondimenti sull’argomento.