Ricette bianche miste in parafarmacia: il Tar Lazio dice no
Il Tar del Lazio, con la Sentenza n. 9144 del 30 maggio 2023, respingendo un ricorso avanzato da alcune parafarmacie contro il decreto interministeriale del 1° dicembre 2022, ha rigettato l’ipotesi che la parafarmacia possa avere accesso a “ricette bianche miste”, che contengano insieme prescrizioni di farmaci con obbligo di ricetta e medicinali Sop e Otc.
Secondo il Tar Lazio, le parafarmacie non possono accedere a ricette bianche miste, che contengano insieme farmaci con obbligo di prescrizione e Sop e Otc. Soddisfazione di Federfarma.
Federfarma ha dedicato alla sentenza una ciircostanziata circolare, la 245/2023 (alla quale si rimanda, per approfondimenti – area riservata del sito della Federazione), esprimendo la propria soddisfazione per il pronunciamento del Tribunale, che ha accolto le sue posizioni. Federfarma si è nfatti costituita in giudizio, “a tutela delle prerogative e degli interessi legittimi delle farmacie”.
La questione specifica delle ricette elettroniche bianche miste fa parte di una vicenda giudiziaria più ampia, non ancora definita (si veda la Circolare 245). In sintesi, Federfarma ricorda che attualmente le parafarmacie hanno la possibilità (peraltro, ancora sub iudice) di accedere alle ricette elettroniche bianche (Reb) che prescrivono solamente Sop e Otc, ma lamentano di non poter accedere alle ricette bianche miste, che contengano anche medicinali con obbligo di prescrizione. Questo mancato accesso alle miste -secondo le parafarmacie- precuderebbe loro la possibilità di vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione ivi inclusi.
Il Tribunale amministrativo del Lazio non ha accolto queste motivazioni. Infatti, secondo le specifiche tecniche approvate dal Ministero, al fine di non consentire alle parafarmacie di accedere a informazioni che non le riguardano (cioè i farmaci con obbligo di prescrizione) “il medico, laddove intende prescrivere farmaci soggetti a prescrizione medica e farmaci non soggetti a prescrizione medica, è tenuto ad emettere due distinte Reb in quanto è di fatto inibito compilare Reb c.d. miste”. Pertanto, non potendo il medico prescrivere Reb miste, veniva meno il fondamento del ricorso.
La distinzione tra farmacie e parafarmacie
Federfarma sottolinea inoltre che il Tar ha anche evidenziato “la legittima distinzione dei ruoli delle farmacie e delle parafarmacie”. Le parafarmacie, infatti, ritenevano che il decreto fosse illegittimo, anche perché non avrebbe consentito al farmacista in parafarmacia di accedere al servizio di lettura delle Rbe contenenti farmaci diversi dai Sop e Otc, con conseguente impossibilità per lo stesso di svolgere al meglio la sua funzione di assistenza e in particolare di verificare l’aderenza a tutte le terapie farmacologiche.
Il Tar ha invcce argomentato che il decreto ministeriale del 1° dicembre 2022, “non limita l’esplicazione delle funzioni dei farmacisti che operano nelle parafarmacie, né a maggior ragione lede il diritto alla salute degli assistiti, in quanto non può predicarsi la lesione di prerogative o funzioni che non si ha titolo ad esercitare poiché relative a farmaci di cui è preclusa la vendita”.
Conclude Federfarma che il Tar del Lazio ha affermato che “i farmacisti in parafarmacia non possono accedere al contenuto di tutte le ricette, anche quelle che prescrivono i farmaci di fascia C, in quanto non rientra nelle prerogative del farmacista in parafarmacia l’assistenza su tutta la terapia farmacologica”, accogliendo così la posizione di Federfarma, che nelle proprie memorie aveva ribadito che il legislatore ha attribuito tale ruolo alla farmacia nell’ambito della presa in carico del paziente.