La responsabilità erariale può riguardare anche il farmacista
Una recente sentenza di quest’anno, emessa dalla Corte dei Conti della Regione Toscana, ha portato in primo piano il tema -importante, ma poco trattato- della responsabilità erariale, che riguarda tutti coloro che esercitano una funzione pubblica, quindi anche i farmacisti. Ciò significa che, in caso di responsabilità di un evento che causa danno alla Pubblica amministrazione, si è chiamati al risarcimento.
La responsabilità erariale riguarda anche il farmacista, in quanto esercita una funzione pubblica: in caso di danno causato alla Pubblica amministrazione, può essere condannato al risarcimento.
La sentenza della Corte dei Conti (la numero 24 del 13 marzo 2023) -commentata su “Farma Mese” n. 7, in uscita a settembre, dal magistrato Alfonso Marra– ha condannato i medici e gli infermieri di un ospedale al risarcimento del danno erariale per un intervento chirurgico non andato a buon fine a causa di una lite tra loro in sala operatoria. La Asl aveva dovuto risarcire il paziente e i sanitari erano stati a loro volta condannati dalla Procura regionale della Corte dei Conti a risarcire la Asl per il danno erariale (economico) causato alla Asl dalla loro condotta.
Quando il farmacista può causare un danno erariale?
Il magistrato Marra spiega che “questo tipo di responsabilità, che è autonoma rispetto a quella penale e civile, scatta a carico del pubblico operatore, che colla sua condotta dolosa o connotata da colpa grave, abbia cagionato alla Pubblica amministrazione il cosiddetto “danno erariale”, economicamente quantificabile”.
Può capitare qualcosa di simile anche al farmacista? Sì, esemplifica il magistrato: “Per i farmacisti i casi di responsabilità per danno erariale si possono presentare a seguito di condotte dolose di collusione con i medici per l’utilizzo di ricette false, oppure gravemente colpose, come nel caso della vendita di vaccini non conservati nel modo dovuto, sfociata, poi, in un giudizio civile promosso dal paziente contro la Pubblica amministrazione per il risarcimento dei danni da lui subiti, conclusosi con la condanna della P.A”.