La Circolare di Federfarma 276/2023 richiama l’attenzione sul tema della pubblicità dei servizi della farmacia, di cui si occupa il recente Decreto “Salva infrazioni” (69/2023), nella parte in cui disciplina la materia della pubblicità nel settore sanitario. Secondo le norme approvate, le farmacie potranno pubblicizzare i loro servizi a condizione che la promozione non determini un ricorso improprio a trattamenti sanitari.

Secondo il Decreto “Salva infrazioni”, i farmacisti potranno fare la pubblicità dei servizi della farmacia, purché le promozioni non determinino un ricorso improprio a trattamenti sanitari.

Come spiega la Circolare 276 (al cui testo integrale si rimanda per approfondimenti, sul sito di Federfarma, nell’area riservata), le nuove disposizioni si allineano alla normativa europea in materia e riguardano anche i farmacisti, in quanto iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie e alle farmacie, in quanto sono rivolte alle strutture sanitarie private di cura in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività.

Secondo Federfarma, è da ritenere che la disposizione normativa di nuova introduzione abbia come campo di applicazione le attività promozionali che il farmacista titolare vorrà adottare per pubblicizzare i servizi offerti dalla propria farmacia. In particolare, la norma sottolinea la necessità di vietare “offerte, sconti e promozioni che possono determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari” . Questo è il principio base che deve regolare la pubblicità dei servizi della farmacia.

Federfarma fa notare che “l’effettiva applicabilità della norma non si presta a un’agevole individuazione di specifiche fattispecie e che ogni offerta andrà valutata caso per caso. Tale valutazione dovrà essere fatta allo scopo di evitare promozioni di servizi che, per esempio, nella loro ripetibilità, potrebbero essere valutate come un ricorso improprio a trattamenti sanitari”.

Una lacuna delle nuove disposizioni è invece “la mancata previsione di una specifica sanzione per chi violasse i nuovi principi di comunicazione informativa, se si eccettuano il controllo e le relative sanzioni disciplinari in capo al competente Ordine dei farmacisti”.