Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso di alcune parafarmacie contro la Regione Marche che aveva stabilito che i test con tamponi antigenici non possono essere eseguiti in parafarmacia. Ne dà notizia con soddisfazione Federfarma con la Circolare 283/2023 (disponiibile sul sito, nell’area riservata), perché la sentenza (374 del 21 giugno 2023), nel respingere il ricorso, sottolinea l’interesse pubblico a che queste prestazioni sanitarie siano eseguite presso le farmacie, al fine di garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale.

Una sentenza del Tar Marche respinge il ricorso di alcune parafarmacie contro una delibera regionale che sancisce che i tamponi antigenici non possono essere praticati in parafarmacia, ma devono essere fatti in farmacia.

I ricorrenti avevano contestato la Delibera 663/2021 della Regione Marche, che aveva escluso la possibilità di praticare tamponi antigenici presso le parafarmacie, affidandone l’esecuzione alle farmacie. Secondo il ricorso, questa esclusione creava un’irragionevole disparità di trattamento tra farmacie e parafarmacie, limitando senza giustificato motivo la libertà di iniziativa economica delle seconde, dato che la presenza del farmacista deve essere assicurata in entrambi gli esercizi.

Secondo la Corte Costituzionale, anche se in entrambe vi è la presenza del farmacista, farmacie e parafarmacie sono soggetti di diversa natura.

Il Tar Marche ha investito della questione la Corte Costituzionale proponendo queste argomentazioni, a cui la Consulta ha risposto negativamente con la Sentenza 171/2022. Per i giudici costituzionali, infatti, gli elementi comuni a farmacie e parafarmacie -come la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe- non sono sufficienti a mettere in dubbio “che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza”.

In sostanza, quindi, le parafarmacie -che sono esercizi commerciali- e le farmacie -che rientrano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale- si differenziano per aspetti significativi, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche realtà giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo. Pertanto, la scelta di consentire soltanto alle farmacie -e non anche alle parafarmacie- l’effettuazione dei tamponi antigenici, rientra nella piena sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza (della sentenza della Suprema Corte abbiamo più ampiamente parlato qui).

In base alla sentenza della Consulta, il Tribunale amministrativo delle Marche ha quindi emesso la sua sentenza rigettando il ricorso delle parafarmacie.