Telemedicina in farmacia: necessario il consenso informato del paziente
Prima di eseguire una prestazione di telemedicina in farmacia è obbligatorio raccogliere il consenso informato del paziente al trattamento sanitario. Lo ricorda Federfarma nella sua Circolare 334/2023, disponibile sul sito nell’area riservata.
Federfarma ricorda che, prima di ogni prestazione di telemedicina da parte della farmacia, è obbligatorio acquisire il consenso informato del paziente al trattamento sanitario.
Il consenso informato al trattamento sanitario consiste nel processo con cui il paziente decide in modo libero e autonomo, dopo che gli sono state presentate specifiche informazioni, rese a lui comprensibili da parte del medico o professionista sanitario, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto.
La circolare di Federfarma riepiloga le principali norme di riferimento in materia, in particolare le Linee di indirizzo nazionali del Ministero della Salute del 2014 e il documento “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni di telemedicina”, adottato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020 (oltre alle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità approvato con Accordo Governo-Regioni del 17 ottobre 2019).
• Ministero della Salute: “È necessario portare a conoscenza del paziente in modo chiaro le informazioni necessarie a permettere una scelta ponderata. Nel particolare caso delle prestazioni a distanza, occorre valutare la necessità o meno di ripetere il consenso per ogni prestazione, e l’opportunità di esplicitare specificamente i rischi che si corrono (quali, i rischi connessi alla mancanza del contatto fisico e dello sguardo clinico del medico, l’impossibilità di una visita completa e di un intervento immediato in caso di urgenza)”.
• Conferenza Stato-Regioni: “L’attivazione del servizio di telemedicina richiede l’adesione preventiva del paziente, al fine di confermare tra l’altro la disponibilità di un contatto telematico per la interazione documentale/informativa con il sanitario e accedere ad un sistema di comunicazione remota secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza. Tale adesione deve essere preceduta da una adeguata e puntuale informativa, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente”.
La responsabilità del farmacista
Federfarma fa notare che nelle prestazioni sanitarie rese in farmacia in modalità di telemedicina, la prestazione sanitaria principale è resa dal medico, nell’ambito del centro di refertazione, che opera per conto di un provider, autorizzato o accreditato. Inoltre, è il provider che organizza il servizio, mettendo a disposizione i dispositivi e il modulo attraverso cui acquisire il consenso informato.
In mancanza, tuttavia, la farmacia non è esente da responsabilità, quantomeno contrattuale, in quanto il contratto di prestazione sanitaria si configura tra farmacia e paziente. Pertanto -sottolinea Federfarma- è fondamentale che il provider con cui la farmacia abbia stipulato un contratto, metta a disposizione della farmacia non solo la modulistica per rendere l’informativa ai fini privacy ma anche la modulistica relativa al consenso informato.