Locali esterni per la farmacia dei servizi: le regole per utilizzarli
Federfarma ha riepilogato con la Circolare 408/2023 (disponibile nell’area riservata del sito) la normativa sull’utilizzo dei locali esterni alla farmacia per l’erogazione dei servizi farmaco-assistenziali, che i vanno progressivamente ampliando, in sintonia con l’attuazione della farmacia dei servizi.
Panoramica sulla normativa che disciplina l’uso di locali esterni alla farmacia per l’erogazione di servizi farmaco-assistenziali.
La Legge n. 52 del 19 maggio 2022
“La somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini anti-Sars-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”.
Il Protocollo d’intesa su vaccini e test
Il Portocollo d’intesa del 28 luglio 2022 -sottoscritto da Governo, Regioni e Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite- sulla somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid-19, dei vaccini anti-influenzali e dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, conferma la possibilità di svolgere i suddetti servizi sia all’interno della farmacia sia in aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia, purché collocati nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
Il Protocollo aggiunge la possibilità che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possano esercitare i servizi in questione, anche utilizzando aree, locali o strutture esterne comuni, stipulando un contratto di rete. Tali spazi devono ricadere nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza di una delle farmacie aderenti al contratto di rete.
Iniziative delle Regioni
Federfarma segnala che alcune Regioni hanno provveduto a emanare specifiche disposizioni in merito all’utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie per l’esecuzione di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale (vaccini e test).
A questo proposito, la circolare 408 sottolinea “l’opportunità che l’utilizzo dei locali esterni da parte delle farmacie per l’esecuzione di attività connesse alla farmacia dei servizi possa trovare una regolamentazione di dettaglio, quanto più possibile uniforme sul territorio, per favorire condizioni operative simili per tutta la categoria”.
Per approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della circolare 408 e della cospicua documentazione allegata.