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Incentivi all’occupazione e salario giusto, le misure che interessano la farmacia

5 Maggio 2026
Attualità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026, recante misure urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

In particolare, le disposizioni d’interesse per la farmacia riguardano gli incentivi all’occupazione, la conciliazione famiglia-lavoro e il salario giusto.

Incentivi all’occupazione, conciliazione famiglia-lavoro e salario giusto sono i punti centrali del Decreto Legge n. 62 del 30 aprile 2026 di interesse per la farmacia. Il Decreto prevede forme di decontribuzione per assunzioni e stabilizzazioni, misure per conciliare lavoro e famiglia e salario giusto.

Incentivi all’occupazione

Il Decreto prevede misure di decontribuzione dedicate alle assunzioni e alle stabilizzazioni effettuate nel 2026:

  • bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (Zes) unica per il Mezzogiorno;
  • bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
  • bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati entro il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
  • bonus assunzioni Zes 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella Zes unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

Tutti gli incentivi prevedono una clausola di “recupero”: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato (o di un collega con stessa qualifica nella stessa unità produttiva) entro sei mesi dall’assunzione/trasformazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.

Conciliazione famiglia-lavoro

Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione Uni/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

Salario giusto

Ai lavoratori viene garantita una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (Ccnl) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. Nel settore delle farmacie private, il salario giusto è quello stabilito dal Ccnl per i dipendenti di farmacia privata, sottoscritto da Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs. La norma valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.

L’accesso a tutti i benefici e incentivi previsti dal decreto è subordinato alla corresponsione al lavoratore di un trattamento economico individuale complessivo non inferiore a quanto previsto dal Ccnl di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

A decorrere dall’entrata in vigore della  legge  di  conversione del decreto in commento, sulla piattaforma Siisl, le posizioni pubblicate recano l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato ai sensi dell’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.