Le farmacie restano sempre aperte
Le farmacie restano sempre aperte e continueranno a svolgere regolarmente il loro servizio alla popolazione anche dopo l’emanazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre. Lo ricorda Federfarma con la Circolare 614 del 5 novembre (disponibile, come di consueto, sul sito).
Le farmacie restano sempre aperte anche dopo le disposizioni dell’ultimo Dpcm del 3 novembre, che pongono ulteriori misure restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus.
“Il Dpcm 3 novembre 2020 -riepiloga Federfarma- introduce ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, riguardanti sospensioni di talune attività e limitazioni agli spostamenti dei cittadini, differenziate in base al livello di gravità e di rischio epidemiologico presente sui territori individuati con ordinanza del ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione interessata. In ogni caso, le limitazioni, più o meno stringenti, che verranno applicate a ogni singola Regione non riguardano l’attività delle farmacie che rimarranno sempre aperte”.
Il Dpcm (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 41 della Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020) è in vigore da oggi 6 novembre e ha efficacia sino al 3 dicembre 2020.
Federfarma ricorda che “per quanto riguarda le farmacie e il settore associativo, il decreto riprende tutte le misure di sicurezza approvate con il precedente decreto” (sul sito di Federfarma, allegato alla Circolare 614, è disponibile un vademecum in merito).
Il decreto stabilisce nuove limitazioni agli spostamenti delle persone e obblighi di chiusura per molte attività. Alcune norme riguardano tutto il territorio nazionale, altre invece riguardano le Regioni dove si rilevano maggiori rischi di espansione dei contagi da Covid-19 (le cosiddette zone “arancione” e “rossa”).
Le limitazioni per tutta l’Italia
Il cosiddetto “coprifuoco” notturno è istituito dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo: in questa fascia “sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Pertanto, per ciò che concerne la farmacia, commenta Federfarma, nella fascia oraria 22-5:
- è consentito lo spostamento dei farmacisti e di tutti i collaboratori, anche non farmacisti, per recarsi in farmacia a espletare la propria attività lavorativa e successivamente tornare alla propria abitazione
- è consentito lo spostamento degli utenti per recarsi in farmacia e, successivamente, tornare alla propria abitazione.
Dove si è stabilita la chiusura di strade e piazze, “è possibile comunque il transito per recarsi presso gli esercizi commerciali legittimamente aperti, come per esempio le farmacie, e alle abitazioni private”.
La chiusura, nelle giornate festive e prefestive, disposta dal Dpcm, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati non riguarda farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Nella “zona arancione” (Puglia e Sicilia)
Nella cosiddetta “zona arancione” (che riguarda Puglia e Sicilia) caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (“Scenario di tipo 3”), sono state istituite ulteriori limitazioni allo spostamento tra Regioni, con divieto in entrata e in uscita dalle Regioni dichiarate “zona arancione”, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È inoltre “vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”.
Per quanto riguarda le farmacie, ciò significa, commenta Federfarma, che:
- si ritiene consentito lo spostamento dei farmacisti e di tutti i collaboratori, anche non farmacisti, per recarsi in farmacia al fine di espletare la propria attività lavorativa e successivamente tornare alla propria abitazione, anche se la farmacia si trova in un Comune o in una Regione diversa da quella di provenienza
- si ritiene consentito lo spostamento degli utenti per recarsi in farmacia per motivi di salute o di necessità e, successivamente, tornare alla propria abitazione, anche se la farmacia si trova in un Comune o in una Regione diversa dal quella della propria abitazione (si pensi al caso delle farmacie poste vicino al confine regionale o comunale). Se non sussistono motivi di salute o di necessità, è possibile recarsi in una farmacia di un Comune limitrofo se la farmacia non è aperta nel Comune in cui l’utente ha la propria residenza, domicilio o abitazione.
Nella “zona rossa” (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta)
Nella cosiddetta “zona rossa” (in cui rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta), caratterizzata da massima gravità e da un livello di rischio alto (“Scenario di tipo 4”), le misure sono ancora più stringenti, ma anche qui le farmacie restano sempre aperte.
Il Dpcm vieta “ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori dichiarati “zona rossa”, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il transito sui territori dichiarati “zona rossa” è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto”.
Quindi, nelle aree classificate come “zona rossa”, riassume Federfarma:
- si ritiene sempre consentito lo spostamento dei farmacisti e di tutti i collaboratori, anche non farmacisti, per recarsi in farmacia al fine di espletare la propria attività lavorativa e successivamente tornare alla propria abitazione.
- si ritiene consentito lo spostamento degli utenti per recarsi in farmacia per motivi di salute o di necessità e, successivamente, tornare alla propria abitazione. Se non sussistono motivi di salute o di necessità, è possibile recarsi in una farmacia di un comune limitrofo se la farmacia non è aperta nel Comune in cui l’utente ha la propria residenza, domicilio o abitazione.
Per le “zone rosse” il decreto sospende tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Restano sempre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, anche quelle inserite nei centri commerciali.
Il decreto poi, sempre per le “zone rosse”, sospende le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al Dpcm; si ritiene pertanto sospesa l’attività dell’estetista all’interno della farmacia nelle Regioni di “Scenario 4”.
Federfarma “ritiene, in ogni caso, e su tutto il territorio nazionale, che possano essere espletate tutte le prestazioni sanitarie effettuabili in farmacia, in quanto rientranti nell’ attività tipica della farmacia che rimane esonerata dall’applicazione delle limitazioni”.








