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Le norme di sicurezza per le farmacie

16 Giugno 2020
Attualità

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 elenca le nuove disposizioni d’interesse per le Associazioni e per le farmacie, sostanzialmente riconfermando le misure contenute nel Dpcm 17 maggio 2020, ma aggiungendone altre, insieme a specifiche precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la tenuta dei condizionatori e i prodotti per l’igiene delle mani. Vale allora la pena ripercorrere qui tutte le norme di sicurezza applicabili alle farmacie, così come riportate nella circolare Federfarma (prot. n. 8751/364 del 15.6.20), che le elenca puntualmente. Così siamo sicuri di non incorrere in errori o dimenticanze e di rispettare la legge.

Ecco che cosa devono fare le farmacie a protezione della collettività

La normativa di settore indica, sulla base delle ultime disposizioni, queste misure di sicurezza, che le farmacie devono adottare a tutela della collettività:

  •  Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  •  Prevedere regole di accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. A tal fine dovranno essere stabiliti accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    • per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    • per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  •  Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente.
  •  L’addetto alla vendita deve procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  •  Relativamente ai guanti “usa e getta” se ne raccomanda l’utilizzo in tutte le attività di acquisto. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  •  I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. È fatto obbligo da parte degli utenti di usare mascherine, che possono essere anche di comunità (mascherine non classificate come Dpi né come mascherine chirurgiche). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilita non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
  •  Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni, garantendo l’igiene ambientale almeno due volte giorno e in funzione dell’orario di apertura.
  •  Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, per garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  •  La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
  •  Mantenere in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro.