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Novità per le farmacie rurali e per quelle più piccole

11 Novembre 2020
La voce di Federfarma

Ci sono novità per le farmacie rurali e per quelle più piccole. Lo segnalano due recenti circolari di Federfarma e Federfarma Sunifar (rispettivamente, la n. 625 dell’11 novembre e la 8R del 10.11, reperibili, come sempre, sul sito internet).

Novità per le farmacie rurali e per quelle di minor fatturato: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera del Cipe sul riparto tra Regioni delle quote Fsn per l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

La Circolare 8R informa che sulla Gazzetta Ufficiale 277 del 6 novembre è stata pubblicata la Delibera del Cipe del 29.9.2020 “Fondo sanitario nazionale 2019-2020. Riparto tra le Regioni delle somme accantonate per l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro”. Un tema che interessa particolarmente le farmacie rurali.

Si rammenta che “l’articolo 1, comma 551, della Legge 145/2018 stabilisce che alle farmacie con un fatturato annuo Ssn al netto dell’Iva inferiore a 150.000 euro non si applicano gli sconti obbligatori Ssn previsti dalla Legge 662/1996 e dal Decreto Legge 95/2012 (sconto 2,25%)”.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica precisa che le somme ripartite tra le singole Regioni “sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2019 e per l’anno 2020 e corrispondono alle medesime somme accantonate, a tale scopo, da questo Comitato, con delibera n. 83/2019 e n. 21/2020 concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, rispettivamente per gli anni 2019 e 2020”.

Per la suddivisione “si è proceduto, per l’anno 2020, a ripartire le somme spettanti alle Regioni in base ai dati utilizzati nel riparto del precedente anno 2019, in forma di acconto, e si provvederà, nella proposta di riparto relativa all’anno 2021, a conguagliare le eventuali differenze emerse tra quanto assegnato e quanto, invece, indicato dalle Regioni”.

Si ricorda infine che ”il riparto non riguarda Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, che provvedono al finanziamento del Ssr nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato”.

Copertura assicurativa per titolari senza collaboratori farmacisti

Altro tema in primo piano, oggetto della Circolare 625 di Federfarma, è la copertura assicurativa per gli infortuni e per l’inabilità temporanea da infortunio o malattia dei titolari di farmacia che non hanno collaboratori farmacisti.

Federfarma infatti ricorda che il 31 dicembre 2020 è in scadenza la copertura assicurativa stabilita con la compagnia Axa e che occorre rivalutare la validità della garanzia e le condizioni per l’eventuale rinnovo per il 2021.

Per il rinnovo della polizza per il 2021 (il cui premio annuale è a carico di Federfarma) è anzitutto “necessario fare una nuova ricognizione dei titolari in possesso dei requisiti necessari per l’accesso alle garanzie”.

Federfarma ricorda dunque che:

  • la copertura è rivolta ai titolari di farmacia individuali che non abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età e che non abbiano nessun collaboratore farmacista abilitato
  • sono escluse tutte le farmacie aventi forma di società, siano esse società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata
  • per quanto riguarda le farmacie in impresa familiare, sono incluse solo quelle per le quali il familiare coinvolto nell’attività non è farmacista abilitato
  • per le farmacie con collaboratori a part-time, sono ammesse alla garanzia solo quelle il cui collaboratore osserva un orario massimo di 8 ore settimanali.

Federfarma invita pertanto le farmacie in possesso dei requisiti richiesti a compilare e inoltrare entro e non oltre il 30 novembre 2020 il modulo di autocertificazione disponibile nell’area riservata del sito  della Federazione, cliccando sul pulsante “Questionario copertura assicurativa”.

Il mancato invio della autocertificazione comporterà l’impossibilità di accedere alla copertura assicurativa per l’anno 2021. Viceversa, tutti coloro che provvederanno a inoltrare la dichiarazione saranno inseriti automaticamente nell’elenco degli assicurati per il 2021, senza bisogno di ulteriore conferma.