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Nuova remunerazione: il computo del fatturato di riferimento

11 Dicembre 2024
Attualità Linea diretta con Federfarma

La nuova remunerazione delle farmacie è entrata in vigore lo scorso 1° marzo e oggi da Federfarma arrivano utili indicazioni per il computo del fatturato Ssn, che vanno applicate a decorrere da tale data, mentre per il bimestre gennaio/febbraio 2024 trova ancora applicazione il precedente metodo di calcolo che considerava anche gli sconti Ssn.

Dal punto di vista della metodologia di calcolo, il conteggio da effettuare per la determinazione del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale è cambiato in funzione della modifica normativa di cui all’art. 1, commi 225, 226 e 227 della Legge 213/2023, che ha eliminato la scontistica agevolata prevista dalla Legge 662/1996, oltre che l’extra sconto 2,25% e lo sconto payback 0,64%.

Al calcolo del fatturato annuo Ssn delle farmacie concorrono, dunque, le seguenti voci:

  1. sommatoria quote di spettanza riservate alle farmacie, aziende farmaceutiche e grossisti, che sostituirà il precedente “fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale”;
  2. remunerazione del servizio di Dpc;
  3. quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito (già ricomprese nella sommatoria di cui al punto 1.);
  4. fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime Ssn e Ssr.

Sono, invece, escluse dal computo:

  1. l’Iva;
  2. le trattenute sindacali e convenzionali di legge;
  3. lo sconto “industria” 0,60%;
  4. le quote a carico dei cittadini per differenza sul prezzo di riferimento di cui alle liste di trasparenza;
  5. la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del D. Lgs. 153/2009.