Nuove indicazioni Federfarma sulle bombole di ossigeno terapeutico
Federfarma torna sul tema dell’ossigeno terapeutico, data l’importanza di tale farmaco nella terapia farmacologica contro il Covid-19, con la circolare n. 171 del 31.3.2020, che fornisce ulteriori indicazioni operative alle farmacie. Già l’Aifa ha autorizzato il riempimento di bombole di ossigeno diverse da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell’azienda titolare di Aic, purché siano conformi agli standard previsti dalla normativa vigente per la sicurezza del paziente e degli operatori, in possesso della certificazione di validità e delle corrette indicazioni di collaudo.
Questa deroga ha effetto immediato e l’unica condizione posta dall’Aifa è che i titolari Aic e i produttori dovranno garantire che le bombole siano adeguate all’uso umano, bonificate e identificate in modo tale da prevenire frammischiamenti con altri gas medicinali. Ciò significa che anche le bombole di proprietà dei farmacisti, laddove ancora in loro possesso, possono essere impiegate per far fronte all’emergenza. La farmacia, quindi, deve curare con la dovuta accortezza un percorso di “tracciatura” delle bombole erogate ai propri pazienti.
A tale riguardo, precisa Federfarma, sono ben noti i comportamenti di una percentuale non esigua di pazienti, che trattiene presso il proprio domicilio le bombole di ossigeno ben oltre le esigenze terapeutiche, con la conseguenza di acuire le criticità delle forniture stante la rarefazione delle bombole disponibili, questione questa peraltro più e più volte denunciata da Federfarma agli Enti competenti. L’attuale emergenza Coronavirus impone, quindi, che per ogni bombola erogata in farmacia venga predisposto un sistema di “tracciatura”, che permetta con facilità e immediatezza, sia al farmacista che alle Autorità di controllo, di avere informazioni sullo stato delle bombole erogate.
Per evitare carenze, bisogna “tracciare” l’uso delle bombole di ossigeno terapeutico
Di conseguenza, Federfarma ritiene che ogni farmacia, con le procedure che riterrà opportune (informatiche o cartacee), dovrebbe raccogliere queste informazioni:
- dati del paziente: nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico
• data di esitazione
• numero e tipologia delle bombole erogate (Aic) - presumibile tempo di permanenza a destinazione.
Federfarma precisa inoltre che, in relazione a tale raccolta dati, la farmacia, ai sensi dell’art.13 del Gdpr, deve fornire al paziente l’informativa privacy. Qualora sia possibile, è anche consigliabile far firmare l’informativa dal paziente, per presa visione. In ogni caso va precisato che, per tale trattamento, non serve acquisire il consenso del paziente. Federfarma ha al riguardo predisposto un modello di informativa (vedasi il sito www.federfarma.it).








