Torna a tutti gli articoli

Sciopero del 13 aprile 2026, indicazioni operative

8 Aprile 2026
Attualità

Federfarma ha fornito le indicazioni operative che le farmacie dovrebbero tenere in relazione allo sciopero dei dipendenti, proclamato per il 13 aprile prossimo venturo. Qui di seguito i contenuti della circolare 123 del 7 aprile.

  1. Proclamazione dello sciopero, ambito di applicazione e modalità di svolgimento – I sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl E Uiltucs hanno proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da farmacie private dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 13 aprile 2026, su tutto il territorio nazionale. L’astensione dal lavoro e dalle prestazioni riguarda tutto il personale dipendente delle farmacie e, quindi, non è limitato ai soli farmacisti collaboratori.
  2. Comunicazione della Commissione di garanzia e posizione dei sindacati – La Commissione Garanzia Sciopero ha richiamato tutte le parti ad “assicurare le prestazioni indispensabili e, quindi, a garantire i servizi minimi, secondo una combinata e contemperata lettura dell’art. 2, commi 2 e 3 (e sue mm. e ii.) e dell’art. 13, comma 1 lett. a) L. 146/1990 (che individua le prestazioni indispensabili in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e quote di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato)(Cfr. circolare Federfarma n.84 del 9 marzo 2025).

Federfarma, con nota del 6 marzo, aveva invitato le Organizzazioni sindacali ad attenersi a quanto indicato dalla Commissione, ma queste, con nota del 10 marzo, hanno comunicato che applicheranno una provvisoria regolamentazione risalente al 2002, sull’astensione collettiva dei titolari di farmacia (e non dei dipendenti), che imponeva di garantire le prestazioni indispensabili nelle sole farmacie di turno. Federfarma, tuttavia, nel comunicare le modalità di svolgimento dello sciopero non può far altro che attenersi a quanto comunicato dalla Commissione di garanzia sullo sciopero, unica autorità adibita dalla legge a fornire indicazioni, in assenza di accordo tra le parti. Conseguentemente, alla luce di quanto indicato dalla Commissione, Federfarma precisa quanto segue:

  • almeno 1/3 del personale normalmente utilizzato deve garantire la prestazione lavorativa;
  • devono essere garantite almeno il 50% delle prestazioni normalmente erogate;
  • i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, mediante le modalità sopra richiamate, devono essere garantiti da tutte le farmacie aperte, su tutto il territorio nazionale, sia quelle che svolgono il servizio ordinario sia quelle che svolgono il turno.
  1. Calcolo dei farmacisti collaboratori che devono rimanere in servizio – Dato che le prestazioni indispensabili riguardano il servizio farmaceutico, Federfarma ritiene che le quote di personale non eccedenti mediamente un terzo non andranno calcolate sull’intera forza lavoro della farmacia, ma solamente sul personale farmacista. Pertanto, si ritiene che debba essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei farmacisti normalmente impiegati. Ai fini del calcolo delle percentuali di personale contingentato, il titolare di farmacia non è computabile, in quanto datore di lavoro, mentre lo è il direttore.

La base di calcolo del “terzo del personale” farmacista deve essere riferita al numero complessivo del “personale normalmente utilizzato” nel servizio (cioè i farmacisti normalmente operativi nel turno) e non al numero totale dei farmacisti dipendenti di ciascuna farmacia. Federfarma consiglia di arrotondare il risultato per eccesso, qualora la parte decimale sia superiore a 0,50, e arrotondato per difetto, qualora sia pari o inferiore a 0,50. Inoltre, il servizio farmaceutico dovrà essere reso a battenti aperti, rispettando il normale orario di apertura, salvo diversa indicazione da parte dell’Autorità competente (Azienda sanitaria/Sindaco).

  1. Modalità di individuazione del personale – Il titolare (in caso di società, il rappresentante legale o un suo delegato) potrà acquisire eventuali informazioni rilasciate dai dipendenti in merito alle modalità con le quali intendano rispettare le indicazioni della Commissione, fermo restando il diritto di ciascun dipendente a non dover comunicare preventivamente l’adesione allo sciopero. Nel caso di società, queste informazioni saranno fornite del rappresentante legale o suo delegato, chiedendole al direttore.
  2. Divieto di sostituzione del personale in sciopero con personale esterno – Federfarma ricorda che il personale in sciopero non può essere sostituito da personale esterno.
  3. Divieto di chiusura per il farmacista titolare di farmacia

Titolarità individuale. In caso di titolarità individuale della farmacia, il titolare dovrà garantire l’apertura della farmacia e il servizio indispensabile mediante la propria attività professionale, anche laddove dovessero aderire allo sciopero, in violazione di quanto comunicato dalla Commissione, tutti i farmacisti dipendenti. Solo nell’ipotesi in cui il titolare non fosse in grado per oggettiva impossibilità (ad esempio motivi di salute) dovrà comunicare la chiusura all’Azienda sanitaria e al Sindaco.

Titolarità in forma societaria. In caso di farmacia gestita da società, laddove, in violazione di quanto comunicato dalla Commissione, aderissero allo sciopero tutti i dipendenti farmacisti, compreso il direttore, il legale rappresentante della farmacia dovrà comunicare la chiusura all’Azienda sanitaria e al Sindaco.

Le comunicazioni di chiusura dovranno essere inviate soltanto nel giorno in cui è stato proclamato lo sciopero, verificando l’effettiva adesione allo stesso da parte di tutti i farmacisti (non sono ammesse comunicazioni preventive).

  1. Obblighi informativi dei titolari – La legge n. 146/1990 impone al datore di lavoro di avvisare l’utenza almeno 5 giorni prima dell’astensione collettiva dal lavoro (art. 2, comma 6, della legge citata). Quindi, un cartello ben visibile al pubblico dev’essere esposto entro e non oltre la data dell’ 8 aprile.
  2. Assenza non retribuita – Al fine di una corretta gestione dei rapporti di lavoro, si rammenta che in caso di adesione del personale dipendente allo sciopero, tale assenza – seppur giustificata – non è retribuita; pertanto, per le ore di adesione allo sciopero si determinerà una corrispondente decurtazione del trattamento retributivo.
  3. Monitoraggio dello sciopero – Tutti i titolari di farmacia dovranno comunicare sul sito internet di Federfarma, nella parte ad accesso riservato, il grado di adesione allo sciopero e il rispetto delle modalità di svolgimento secondo le indicazioni della Commissione, rispondendo al questionario preimpostato. La corretta compilazione del questionario è essenziale per poter ottemperare alle richieste provenienti dalla Commissione.