Titolarità e incompatibilità: parla la Consulta
Su titolarità e incompatibilità viene a far chiarezza una recente sentenza della Corte Costituzionale (la numero 11 del 5 febbraio 2020). Il problema su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi era se la partecipazione a una società titolare di farmacia sia o no compatibile con un rapporto di lavoro.
Una recente sentenza della Corte Costituzionale fa chiarezza su titolarità e incompatibilità in materia di società titolari di farmacia, tenendo conto degli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni.
La Consulta (come è spesso definita la Corte Costituzionale dal nome della sua sede a Roma, nella foto) ha infatti fatto luce su un aspetto della Legge 124/2017 che aveva suscitato molte perplessità. Il punto è che la normativa, tra le incompatibilità a partecipare a una società titolare di farmacia, aveva compreso anche quella di “un qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Peraltro, lo prevedeva a chiare lettere l’art. 8, comma 1, lettera c) della Legge n. 362/91, recepita nella nuova normativa sulle società di capitale e, quindi, veniva letteralmente applicata, anche se ritenuta poco congrua. Ora, il dettato della recente sentenza della Corte Costituzionale fa debita chiarezza.
Una incompatibilità ormai superata
La Corte spiega, infatti, a chiare lettere che questa norma aveva un senso quando la farmacia era riservata a un farmacista indipendente o a una società di farmacisti, ma non più ora con la legge 124/2017, che permette di possedere una farmacia anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti. Infatti la sentenza precisa che: “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo -che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale-, coerente (quell’incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata Legge n. 124 del 2017”.
E sempre con chiarezza la sentenza conclude affermando: “essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato”, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della Legge 362 del 1991”.
Differenza tra socio gestore e semplice socio di capitale
Quindi, questa incompatibilità, prevista nella Legge del 1991 e recepita in quella del 2017, ha ancora una sua applicazione se il socio che partecipa all’attività gestionale della farmacia ha un rapporto di lavoro pubblico o privato, ma viene meno se questi è semplicemente un socio di capitale, che ha acquisito o ereditato una quota della società, ma non è coinvolto in alcun modo nella direzione o gestione della farmacia. Ne consegue che chi si limita ad acquisire quote di capitale, o a riceverle per successione, può conservarle anche se svolge attività di lavoro pubblico o privato, sempre ovviamente che non partecipi alla gestione della farmacia.
Del tema si è occupata anche la Circolare Federfarma 3504/78 del 26 febbraio 2020, reperibile nell’area riservata del sito della Federazione.








