Tramadolo nelle tabelle degli stupefacenti: nota del Ministero
Il Tramadolo, farmaco analgesico, è stato inserito, con il Decreto ministeriale del 29 luglio scorso, tra le sostanze stupefacenti e psicotrope. Ora, con l’entrata in vigore, l’8 novembre, del decreto, il Ministero della Salute ha fornito alcune indicazioni operative in materia, che Federfarma ha sintetizzato nella propria Circolare 501/2022 (disponibile sul sito, nell’area riservata, insieme con la circolare diramata dal dicastero).
Il Ministero della Salute ha fornito alcune indicazioni operative a proposito dell’inserimento del Tramadolo fra le sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il decreto inserisce il Tramadolo nella tabella I (art. 1) e, per ciò che concerne l’uso terapeutico:
- nell’Allegato III-bis (terapie del dolore, art. 2, comma 1)
- nella tabella dei medicinali, sezione A, Allegato III bis, per i medicinali a uso parenterale, (art. 2, comma 2)
- nella tabella dei medicinali, sezione D, Allegato III bis, per i medicinali a uso diverso da quello parenterale (art. 2, comma 3)
Quindi, dall’8 novembre 2022, nelle farmacie i medicinali a base di Tramadolo sono soggetti alle seguenti condizioni.
Sostanza pura e forme iniettabili
– acquisto con buono acquisto
– registrazione sul registro stupefacenti; i medicinali già presenti in farmacia dovranno essere caricati sul registro (si suggerisce di riportare nelle note una frase del seguente tenore “registrazione ex Dm Salute 29 luglio 2022 – medicinale acquistato prima dell’8/11/2022”)
– dispensazione a fronte di ricetta Ssn/Dem (Tdl) o ricetta ministeriale a ricalco o richiesta in triplice copia o Rev per approvvigionamento
– conservazione in armadio chiuso a chiave separato dai veleni di cui alla tabella n. 3 F.U.
Forme a uso diverso dall’iniettabile
– dispensazione a fronte di ricetta Ssn/Dem o di ricetta non ripetibile o Rev
Sul proprio sito, allegato alla circolare 501, Federfarma ha reso disponibile un elenco dei medicinali in commercio a base di Tramadolo, ricordando che le prescrizioni di tali medicinali non possono superare 30 giorni di terapia.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo completo della circolare e della documentazione allegata.








