Vademecum Federfarma sulla Convenzione
Il 6 marzo 2025, la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha sancito l’intesa tra governo e Regioni sull’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private: l’accordo -più comunemente noto come Convenzione farmaceutica nazionale- disciplina il rapporto tra Servizio sanitario nazionale e le farmacie che, per legge, sono tutte obbligatoriamente convenzionate con il Ssn. Riportiamo un vademecum di Federfarma con le principali informazioni sul nuovo regolamento.
Grazie alla Convenzione i cittadini possono ritirare i medicinali di cui hanno bisogno con oneri a carico del Ssn, pagando solamente il ticket se dovuto, e ottenere altre prestazioni sanitarie.
L’accordo definisce le modalità di dispensazione dei farmaci a carico del SSN da parte delle farmacie e i tempi e le modalità di presentazione della distinta contabile riepilogativa per il rimborso degli importi relativi ai medicinali erogati ai cittadini. La nuova convenzione -che sostituisce la precedente del 1998- definisce inoltre i criteri generali e i requisiti per l’erogazione da parte delle farmacie delle prestazioni che rientrano nel modello della Farmacia dei servizi, introdotto dal decreto legislativo n. 153/2009 (Farmacia dei servizi) e integrato durante l’emergenza Covid con test e vaccinazioni.
Gli Air definiscono le modalità concrete
Si ricorda che non è la convenzione ad aver legittimato le farmacie ad erogare nuovi servizi, ma una normativa dedicata. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2021 ha riconosciuto che “si è ormai consumata una profonda transizione del ruolo della farmacia da una più tradizionale attività di mera distribuzione di prodotti farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute… tanto da potersi sostenere che la farmacia stessa è ormai un centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio sanitario nazionale.”
L’Accordo collettivo nazionale è stato stipulato tra Federfarma, per le farmacie private, Assofarm, per le farmacie pubbliche, e la Sisac, per le Regioni; il livello regionale è alla base dei futuri Accordi integrativi regionali (Air). Gli Air hanno il compito di definire le concrete modalità attuative della convenzione anche per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni che rientrano nella farmacia dei servizi.
Molti i servizi regolamentati
I servizi che possono essere offerti dalle farmacie in regime di Ssn e che saranno oggetto di ulteriore regolamentazione attraverso gli Air sono: la prenotazione di prestazioni sanitarie; le vaccinazioni; le analisi di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; l’esecuzione di test diagnostici ad uso professionale anche con prelievo di sangue capillare; le attività di telemedicina; l’erogazione di prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti; altri servizi quali l’Assistenza domiciliare integrata (Adi), il monitoraggio della terapia farmacologica, gli screening e la presa in carico dei pazienti cronici, l’accesso personalizzato ai farmaci; la fornitura di strumenti informatici per la televisita; eventuali altri servizi non previsti dalla Convenzione nazionale che le regioni ritengono utile e conveniente affidare alle farmacie.
Definiti i requisiti logistici e gli standard di qualità
L’accordo definisce i requisiti logistici e gli standard di qualità per l’erogazione dei nuovi servizi, prevedendo che “le farmacie assicurano l’utilizzazione di test e dispositivi strumentali conformi alla normativa di riferimento e che abbiano le caratteristiche minime di sensibilità e specificità definite dal ministero della Salute e dalle altre autorità competenti, compresi i test ad uso professionale classificati come Npt e Poct”. La convenzione prevede che la farmacia consegni all’assistito un attestato di esito scritto del test effettuato. Il farmacista si fa così garante della corretta effettuazione del test e degli standard di qualità applicati.
Regolamentata anche la Dpc
La convenzione interviene anche in materia di distribuzione da parte delle farmacie di farmaci acquistati dalle Asl (la cosiddetta Distribuzione per conto o Dpc), chiarendo che i farmaci oggetto di questa modalità distributiva sono quelli che l’Aifa inserisce del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (Pht) e stabilendo l’obbligo di erogazione di questo servizio da parte di tutte le farmacie.
Fondo di solidarietà e diritto alla salute
L’Accordo collettivo nazionale prevede anche l’istituzione da parte di ciascuna Regione di un Fondo di solidarietà per l’erogazione di un contributo a favore delle farmacie con fatturato annuo ai fini Iva inferiore a 300.000 euro, con l’obiettivo di sostenere le farmacie più deboli. La convenzione definisce, infine, le modalità per l’esercizio del diritto di sciopero da parte delle farmacie in quanto soggetti erogatori di un servizio pubblico essenziale, a conferma del fatto che le prestazioni offerte dalle farmacie si configurano come attività volte a garantire ai cittadini il diritto fondamentale alla salute.








