Zone farmaceutiche: il Consiglio di Stato detta le regole
Il Consiglio di Stato torna a far luce su un tema molto sensibile per i farmacisti: la riperimetrazione delle zone farmaceutiche. Con la sentenza n. 1056/2026, pubblicata il 10 febbraio, i giudici chiariscono che modificare i confini di una zona non è un atto “formale” o meramente discrezionale. Al contrario, si tratta di un provvedimento che incide sull’organizzazione del servizio farmaceutico e deve, quindi, essere sorretto da pareri obbligatori (Asl e Ordine dei farmacisti) e da una motivazione puntuale.
Il caso di Marano di Napoli
La vicenda prende avvio nel Comune di Marano di Napoli, che con una delibera del 2025 aveva ridefinito il confine tra due zone, la 14 e la 17, senza modificare il numero complessivo delle sedi. L’obiettivo era agevolare l’apertura di una nuova farmacia in locali che si trovavano sì vicino al limite fra le due zone, ma che formalmente appartenevano alla zona 14, non a quella assegnata al nuovo esercizio.
Il Tar aveva giudicato illegittima questa scelta, e ora il Consiglio di Stato conferma: non basta dire che la modifica è “marginale” o che i titolari faticano a trovare locali idonei. Per spostare un confine servono valutazioni più ampie e documentate, che tengano conto dell’interesse pubblico e della distribuzione equilibrata delle farmacie sul territorio.
Perché la delibera non convince i giudici
Nella motivazione della sentenza, la Sezione III evidenzia due punti deboli fondamentali della decisione comunale:
- Assenza dei pareri dell’Ordine dei farmacisti e dell’Asl. Sono passaggi obbligatori, perché la riperimetrazione incide sull’assetto del servizio farmaceutico e sulla sua accessibilità per i cittadini.
- Motivazione insufficiente: la delibera si limita a segnalare difficoltà logistiche dei farmacisti assegnatari, senza collegarle a un effettivo beneficio per la collettività né a un’analisi della pianta organica.
La sentenza richiama inoltre un principio cardine già espresso nel 2023: una volta definita la perimetrazione, il farmacista deve individuare la sede all’interno di quel perimetro, non oltre.
Il nodo del contrasto giurisprudenziale
La parte forse più interessante -e preoccupante, per gli operatori- arriva però nella comunicazione diffusa dalla Fofi agli Ordini provinciali. La Federazione segnala che, a distanza di appena un giorno dalla sentenza 1.056/2026, la stessa Sezione III del Consiglio di Stato ha pubblicato un’altra decisione (la n. 1.111/2026) con un orientamento quasi opposto: secondo quest’ultima, la perimetrazione rigorosa non sarebbe più indispensabile, potendo il Comune limitarsi a indicare la zona o la località di massima in cui collocare la sede.
Due pronunce così vicine, entrambe autorevoli e provenienti dallo stesso giudice, ma fondate su presupposti diversi: da un lato rigore e vincoli procedurali, dall’altro maggiore elasticità e superamento della tradizionale “mappa” delle zone.
Una situazione in evoluzione
Questo scenario crea inevitabilmente incertezza per Comuni, Regioni e farmacisti coinvolti in nuove assegnazioni. La Fofi annuncia che monitorerà con attenzione la giurisprudenza e informerà tempestivamente la categoria, confidando in un possibile intervento chiarificatore dell’Adunanza Plenaria. Nel frattempo, il consiglio implicito per gli enti locali è prudenza: ogni riperimetrazione deve essere ben motivata e supportata dai pareri previsti, in attesa che il quadro interpretativo torni a essere univoco.








