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Le misure anti-Covid 19 nel nuovo Dpcm

3 Marzo 2020
Politica & Sanità

Un decreto con nuove misure anti-Covid 19 è stato approvato dal Governo. Il provvedimento è il Dpcm 1 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Per contenere la diffusione del Coronavirus, varate nuove misure anti-Covid 19 nel decreto appena approvato per far fronte all’emergenza.

Al tema Federfarma ha dedicato una circolare, la n. 87 del 3 marzo, mettendo in evidenza le parti che interessano più da vicino le farmacie (il testo della circolare è, come sempre, disponibile nell’area riservata del sito della Federazione).

Disposizioni per i Comuni in “zona rossa”

Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri prevede che nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” (in Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Sonaglia, Terranova dei Passerini e in Veneto Vò), siano mantenute le misure di contenimento già previste dal precedente Dpcm 23/2/2020.

In particolare, Federfarma riassume quali sono, per quanto riguarda più da vicino le farmacie, le misure di contenimento adottate per i Comuni delle zone rosse.

  • chiusura di tutte le attività commerciali, a esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente
  • obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio
  • sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata

Altre aree critiche

Il decreto individua le altre zone critiche per le quali sono necessarie misure apposite. Si tratta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e delle Province di Pesaro-Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.

In queste zone “l’apertura delle attività commerciali, (diverse dalle attività di ristorazione, bar e pub) è condizionata dall’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro”.

Inoltre, nelle sole Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita dei generi alimentari.

Misure per il territorio nazionale

Per quanto riguarda il territorio nazionale, sono state disposte misure urgenti di contenimento dell’emergenza sanitaria.

  • In tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti e degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono, presso gli esercizi commerciali, la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, indicate dal Decalogo Iss-Ministero della Salute (vedi qui e il riepilogo fornito dal Dpcm che riportiamo qui sotto)
  • Gli individui che nei 15 giorni precedenti il Dpcm abbiano fatto ingresso in Italia dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Oms o siano transitati o abbiano sostato nei Comuni della zona rossa sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, della misura della permanenza domiciliare fiduciaria.
  • La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Fedefarma segnala che le misure previste nel Dpcm producono i loro effetti dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.

Riepilogo delle fondamentali misure igieniche da osservare

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate

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