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Tar della Sicilia sancisce legittimità della farmacia dei servizi

2 Maggio 2025
Articoli Attualità

Con cinque differenti sentenze, il Tar della Sicilia ha sancito la piena legittimità della farmacia dei servizi, respingendo in larga parte le ragioni delle strutture sanitarie e dei laboratori di analisi che avevano fatto ricorso, tranne per i provvedimenti che hanno consentito l’utilizzo dei locali esterni.

Nel rigettare pressoché integralmente il ricorso, il tribunale ha riconosciuto il cambiamento in atto della farmacia quale presidio territoriale del Ssn a forte valenza socio-sanitaria.

Federfarma è intervenuta in giudizio, assieme all’Unione regionale della Sicilia, in tutti i contenziosi attivati a livello locale a tutela degli interessi della categoria. Il Tar Sicilia, con le sentenze sopra citate, si è pronunciato definitivamente sul ricorso avanzato da Federbiologi e da alcune strutture convenzionate, contro la nota dell’assessorato della Salute della Regione siciliana, con la quale la Regione aveva approvato le linee guida per la sperimentazione della “Farmacia dei servizi”.

Nel dettaglio, il Tar nella sua sentenza ha delineato l’excursus normativo che si è susseguito negli anni e che ha costruito il quadro regolatorio dei servizi in farmacia al fine di sottolineare “la non equiparabilità tra il regime giuridico delle farmacie e quello delle strutture sanitarie accreditate disciplinate (dagli artt. 8 bis e ss. del d.lgs. n. 502/92), nonché la diversità delle prestazioni rese nelle strutture sanitarie dei ricorrenti e quelle rese nell’ambito della farmacia dei servizi”. A tal proposito, il Tar ha chiarito che tali servizi comprendono una tipologia di prestazioni non coincidenti con quelle che possono essere effettuate presso i centri ambulatoriali dei ricorrenti. Ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”. Inoltre, dal Tar viene affrontata la questione relativa alle competenze del farmacista. avallando l’orientamento già espresso dal Tar Campania (n. 6225/2024)”, secondo cui “l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare da parte dei farmacisti (ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) è un’attività ausiliaria ai compiti del Ssn e non costituisce un’invasione delle competenze dei laboratori di analisi, poiché non implica diagnosi o prescrizioni”.

Per i giudici siciliani, quindi, non sussiste la violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria, del procedimento di remunerazione delle strutture sanitarie e del diritto alla salute dell’utente, in virtù della peculiare posizione giuridica delle farmacie e la non assimilazione delle prestazioni rese nell’ambito della cosiddetta farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari. I giudici ricordano, infatti, che le farmaciehanno un loro specifico regime che copre tutte le attività che ivi si svolgono, comprese quelle legate alla farmacia dei servizi, e sono comunque soggette al potere ispettivo e di controllo di Regione e ASL, peraltro particolarmente stringente”.

Infine, viene definita anche la legittimità delle tariffe praticate “riconducibili a prestazioni rese nell’ambito della “Farmacia dei servizi”, diverse e non equiparabili a quelle di competenza delle strutture ricorrenti”.

D’altra parte il Tar Sicilia, ha, invece, accolto il ricorso sulla la possibilità di realizzare i servizi anche in locali esterni alla farmacia, sottolineando che “nessuna norma statale vigente all’epoca di adozione della nota censurata n. 35052 del 24.07.2024 legittima il farmacista ad erogare prestazioni sanitarie a carico del Ssn nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica. Il richiamo alla bozza del c.d. “Ddl semplificazioni 2024” costituisce pertanto un’anticipazione non consentita, e dunque illegittima, rispetto ad una normativa, allo stato, insussistente”.

Su quest’ultimo punto, è bene ricordare, però, come la normativa sia stata aggiornata dal nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private -entrato in vigore il 6 marzo 2025- che sancisce definitivamente la possibilità per le farmacie di utilizzare per l’erogazione dei servizi sanitari anche locali limitrofi o distaccati esterni.