Farmaci veterinari equivalenti, pubblicate le liste di trasparenza
Sono state pubblicate sul sito del ministero della Salute le liste di trasparenza dei farmaci veterinari previste dal D. lgs. n. 218/2023. Tali liste forniscono gli strumenti operativi al farmacista per garantire il diritto di sostituzione dei farmaci veterinari, anche grazie alla possibilità di poter utilizzare la nuova sezione “Equivalenze” all’interno della Nuova Banca Dati Federfarma (Nbdf).
Nello specifico, l’articolo 25 del Decreto legislativo n. 218/2023, “Casi particolari di dispensazione dei medicinali veterinari”, stabilisce ai commi 2 e 3 il diritto di sostituzione, ossia la facoltà per il farmacista di informare l’utente, prima della vendita, della possibilità di utilizzare un farmaco generico o equivalente quando questo è economicamente più conveniente oppure se il farmaco prescritto non è disponibile nel canale distributivo.
Ricordiamo che, ai fini della sostituibilità, il medicinale veterinario generico deve avere: stessa composizione del principio attivo, stessa forma farmaceutica, stessa via di somministrazione, stessa indicazione terapeutica, stessa posologia, stessa specie di destinazione e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, stesso tempo di attesa.
Sempre ai fini della sostituibilità, il comma 2 dell’art. 25 indica che, fermi restando i criteri sopra specificati e la convenienza economica per l’acquirente, i medicinali veterinari generici sono sostituibili sia con il relativo medicinale di riferimento, sia tra di loro, anche in caso di assenza del relativo medicinale veterinario di riferimento, poiché in alcuni casi quest’ultimo può non essere autorizzato o commercializzato in Italia oppure può esserne cessata la commercializzazione. È considerata lecita anche la sostituzione con medicinali veterinari autorizzati al commercio parallelo, (dicitura A.I.P. xxxxxxxxx), purché il costo sia più conveniente per l’acquirente.
Nel caso di terapie continuative può essere suggerita, poi, una confezione con un numero di unità posologiche tale da coprire anche tutta la durata della terapia prescritta dal medico veterinario, fermo restando la durata della validità della prescrizione.
Si ricorda, invece, che non è più permessa la sostituzione con farmaco “analogo” in caso di indisponibilità del medicinale prescritto, ma con obbligo di assenso scritto (e con la regola del silenzio/assenso passati 5 giorni lavorativi) da parte del veterinario.
Il comma 4 dello stesso articolo sancisce anche che il ministero della Salute provveda alla pubblicazione e al relativo aggiornamento sul proprio sito istituzionale dell’elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei medicinali veterinari generici che sono autorizzati all’immissione in commercio in Italia, la cosiddetta lista di trasparenza. Le liste non definitive erano state pubblicate sul portale del Ministero il 15 dicembre ai fini di consultazione pubblica, ovvero chiedendo esplicitamente ai titolari di Aic di fornire integrazioni o osservazioni entro il 31 gennaio 2024 (sono inseriti in tali liste tutti i medicinali veterinari generici con il relativo medicinale di riferimento).








